Come funziona la tassazione dividendi per il 2019
In base a quanto stabilito con la legge 205/2017 in materia fiscale, la così detta Legge di Bilancio 2018, la disciplina per la tassazione relativa ai dividendi percepiti da persone fisiche che non si trovino in regime di impresa è cambiata. Sono state modificate le basi imponibili ed il valore di alcune aliquote. In particolare le partecipazioni qualificate e non sono state parificate. Questo determina alcuni importanti cambiamenti sia nel calcolo che nella classe di appartenenza del contribuente.
Quello che è accaduto è che la percezione dei dividendi per le persone fisiche non in regime di impresa è stata svantaggiata. Ad essere favorite sono invece i soggetti che percepiscono redditi elevati. Vediamo però con maggiore dettaglio quali sono le normative per la tassazione dei dividendi nel 2019 e perché ci sono stati dei cambiamenti piuttosto sostanziali a carico delle aliquote.
Tassazione dei dividendi per persone fisiche al di fuori del regime di impresa
Sono statti distinti i casi relativi ai dividendi per il 2019 e quelli per gli anni precedenti, quando i regimi erano differenti. Per le persone fisiche che si trovano al di fuori dell’inquadramento in regime di impresa è prevista una ritenuta secca del 26% anche nel caso di partecipazioni qualificate. In base alla legge 205/2017 per quel che riguarda i dividendi, che possono essere eventualmente distribuiti nel corso del 2019, le regole vigenti sono:
–Tassazione progressiva IRPEF sulla base imponibile pari al 58,14% (ed esenzione del 41,86%) relativamente alle società e alle ditte individuali, ossia alle persone fisiche che operano in regime di impresa. Su questa base si applicano normalmente le aliquote IRPEF ordinarie.
–Aliquota secca al 26% relativa ai dividendi che sono percepiti dalle persone fisiche al di fuori del regime di impresa. Il contribuente non è tenuto a riportare nulla in dichiarazione dei redditi perché spetta alla società l’onere del versamento della ritenuta d’acconto, con l’obbligo di presentazione della CUPE e del modello 770.
– Base imponibile del 5% (esenzione del 95%) relativa alle società di capitali.
Imposizione fiscale anni precedenti e regime transitorio
Per quanto riguarda le imposizioni relative a periodi precedenti sono state previste tre fasce differenti di imposta. In base alle normative introdotte con la legge di bilancio 2018 è previsto un regime transitorio, ossia di passaggio che prevede l’applicazione di una serie di regole per le distribuzioni di utili che siano state deliberate fra 1 gennaio 2018 e 31 dicembre 2022 si debbano applicare le precedenti regole. In base a quanto riportato, quindi per gli utili che siano stati maturate sino al 2017 il sistema da impiegare è il seguente, in base ai periodi che devono essere tassati:
– Per i soci detentori si partecipazioni con qualifica e fino al 31 dicembre 2007 si applica la tassazione progressiva IRPEF sul 40% dei dividendi distribuiti, infatti in questo periodo l’aliquota IRES ammontava al 27,50%
-Per i soci detentori si partecipazioni con qualifica e fino al 31 dicembre 2016 si applica la tassazione progressiva IRPEF sul 49,72%, infatti in questo periodo l’aliquota IRES ammontava al 27,50%
-Per i soci detentori si partecipazioni con qualifica e fino al 31 dicembre 2017 si applica la tassazione progressiva IRPEF sul 58,14%, infatti in questo periodo l’aliquota IRES ammontava al 24%
Poi con decorrenza dallo scorso anno, la ritenuta a titolo di imposta del 26% si applica sia alle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate e non. Queste previsioni si devono ritenere da applicarsi anche ad un eventuale capital gain che derivi dalla cessione di eventuali partecipazioni e che sia avvenuto nel periodo di interesse.
Determinazione della quota di rilevanza e tassazione dei dividendi
La quota di rilevanza dei dividendi per quanto riguarda la tassazione di fini IRPEF è cambiata notevolmente nel corso degli anni passando dal 40% per il periodo che precede il 2007, per arrivare poi al 58,14% del 207 passando per il 49,72% nel periodo a cavallo degli anni 2008-2016. Questa modifica della percentuale imponibile deve essere ricercata in due aspetti che hanno lavorato congiuntamente e che sono: la progressiva riduzione dell’aliquota IRES e l’aumento della quota di rilevanza.
Ad essere particolarmente importante è l’andamanto dell’aliquota IRES che ha influenzato al base di calcolo. L’aliquota IRES è infatti scesa dal 33% al 27,50% nel 2008 e dal 27,50% al 24% nel 2017, ma questo ha spinto all’aumento della quota di rilevanza perché la normativa prevede che la tassazione socio/società complessiva debba essere pari all’aliquota IRPEF marginale.