Lo Split Payment è un concetto innovativo in ambito di rapporto commerciale tra aziende e la pubblica amministrazione. Infatti, siamo abituati a ragionare nei termini classici in cui chi vende un bene versa allo stato il corrispettivo valore dell’IVA. Ebbene con lo Split Payment il concetto si capovolge ed è chi acquista che regola i rapporti fiscali con lo Stato. Attenzione però, questa tipologia di rapporto commerciale non vale tra i privati. In buona sostanza se devi comprare una bicicletta è sempre e comunque il venditore a pagare l’IVA che tu gli hai versato all’atto dell’acquisto. Lo Split Payment riguarda solo il rapporto che sussiste tra le imprese e la pubblica amministrazione.
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Split Payment: che cos’è
Facciamo un esempio pratico, per capirci. Se tu hai un’impresa edile che deve costruire un muro di recinzione ad una scuola. Solitamente in fattura indichi i costi e aggiungi l’IVA. Lo Stato ti paga e poi in seconda battuta tu versi la quota IVA di nuovo allo Stato. Una partita di giro che evidenzia un collo di bottiglia nel quale si rischia spesso di cadere in facili contraddizioni.
Con lo Split Payment tutto ciò viene a decadere. In buona sostanza fatturi senza IVA e lo Stato stesso che provvederà a versarla. Una semplificazione non di poco conto considerando il giro di affari che regola ogni anno i rapporti tra la pubblica amministrazione e il privato.
Abbiamo detto che lo split payment è attivo tra la pubblica amministrazione ed i privati ma, attenzione, anche le società partecipate dallo Stato posso usufruire di questa possibilità.
Come funziona lo split payment
La cosa è davvero molto semplice (cosa che suona davvero strana quando si parla di pubblica amministrazione o burocrazia) perché nella fattura che andrai a compilare dovrai inserire una nota a margine che recita così:
“Operazione soggetta a Split Payment – il cedente non incassa l’IVA ai sensi dell’ex art. 17-ter del DPR 633/1972, l’acquirente è obbligato al versamento all’Agenzia delle Entrate”.
Con il Decreto Dignità fortemente voluto dall’attuale ministro degli esteri, Luigi Di Maio, si toglie ai liberi professionisti che lavorano con la ritenuta d’acconto, la possibilità di poter utilizzare lo Split per i pagamenti delle prestazioni con la pubblica amministrazione. In parole povere si è tornati al vecchio sistema per cui in fattura si dovrà citare gli importi dell’IVA che saranno pagati dall’Ente pubblico e che il professionista dovrà versare in seconda battuta all’Erario.
Facciamo anche in questo caso un esempio pratico. Un avvocato che deve essere pagato per una prestazione professionale deve fatturare ed indicare in fattura l’importo comprensivo dell’IVA. L’ente statale pagherà l’importo della fattura e l’avvocato dovrà provvedere al versamento dell’imposta sul valore aggiunto direttamente all’Agenzia delle Entrate.
E’ stato stilato un elenco di soggetto che devono attenersi a questa forma innovativa di rapporto con la pubblica amministrazione. La lista è disponibile presso il sito del Ministero delle Finanze (https://www1.finanze.gov.it) oppure al sito dell’IPA (https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php).
Fatturazione elettronica
Come tutti sanno dall’inizio di questo anno è in vigore la fatturazione elettronica. Chiaramente questo cambiamento digitale ha prodotto un’onda di rigetto da parte delle imprese che non si sono fatte trovare sempre pronte davanti a questi scenari nuovi. Ciononostante la fatturazione elettronica è ormai una realtà consolidata. Non tutti però sanno che basta digitare una S ne campo dell’esigibilità IVA per utilizzare questa facilitazione.
Reverse Charge
E’ questo un’altro meccanismo volto a semplificare il pagamento dell’IVA ma in questo caso estendibile anche ai privati. Il Reverse Charge o Inversione contabile è una particolare condizione che si verifica in cui è il committente a pagare l’Iva in luogo del fornitore. Non tutti possono utilizzare questo strumento ma si può applicare solo davanti a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati davanti a soggetti passivi nel territorio dello Stato.
Il sistema della Inversione contabile si applica anche nei casi in cui si parla di cessioni di imponibili di oro da investimento, ad esempio ma anche nei casi in cui si acquisti del gas naturale o forniture di energia elettrica.
Il funzionamento di questo meccanismo è abbastanza semplice. Il venditore emette la fattura ma non addebita, come invece dovrebbe fare, l’IVA. L’acquirente integra la fattura così come l’ha ricevuta con la quota relativa all’imposta dovuta.