Guida alla prestazione occasionale

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La Prestazione Occasionale è uno strumento previsto dalla legge che permette a qualunque soggetto di svolgere un’attività lavorativa in modo sporadico e non abitudinario.
Si tratta di un lavoro riconosciuto e retribuito legalmente, che però non vincola il soggetto come una qualunque altra professione a tempo pieno.
Questa formula viene utilizzata per quelle attività professionali di poco conto, non rilevanti al punto da dover comportare l’apertura di una partita IVA: in altre parole è adatta solo ad etichettare compensi relativamente bassi e non guadagni consistenti che sono regolamentati da normative completamente differenti.

Prestazione occasionale: che cos’è

Volendo dare una definizione formale di ‘Prestazione di lavoro Occasionale’, possiamo dire che essa si configura come una “qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione”.
La sua disciplina è stata introdotta per la prima volta dalla Legge delega n. 30/2013, una normativa a sua volta sfociata nella cosiddetta ‘Legge Biagi’ introdotta dal Decreto Legislativo 276/2003.

Essa ha definito due parametri principali per determinare questa categoria di attività:
durata non superiore a 30 giorni in un anno con il medesimo committente;
compenso non superiore a 5.000€ da ciascuno di essi.
Nel 2015, con l’approvazione della legge delega per la riforma del lavoro, questa normativa è stata abrogata e sostituita proprio dal ‘Jobs Act’ con il Decreto Legislativo 81/2015.


I criteri vigenti fino ad allora sono stati aboliti e rivisti, tanto che l’unica disciplina prevista oggi in materia è quella dell’articolo 2222 del Codice Civile. In base a tale articolo, lavoratore occasionale è “chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro proprio senza vincoli di subordinazione, né potere di coordinamento del committente, in via occasionale”.

Vantaggi e limiti della prestazione occasionale

Svolgere determinate prestazioni in modo professionale non può certo essere considerato un impiego a tutti gli effetti, ma ha sicuramente notevoli vantaggi.
Per prima cosa questa attività non è obbligata a rispettare regole o adempimenti, si può gestire in modo piuttosto semplice e libero. Ciò significa, che questa formula si presta perfettamente ad affiancare una professione regolarmente retribuita diventando così un secondo lavoro, che non dà guadagni molto grandi, ma permette comunque di arrotondare e mettere da parte qualche soldo in più.

Ma una certa attività professionale, per essere considerata ‘occasionale‘ e rientrare quindi a tutti gli effetti nell’apposita categoria riservata a questi tipi di prestazioni, deve rispettare una serie di caratteristiche bene precise.
Innanzitutto deve mancare il fattore ‘continuità’ che comunque non è stato definito dal Ministero perciò necessita di una valutazione ad hoc in ogni specifico caso preso in esame. In via generale l’attività non deve essere duratura nel tempo a tal punto da far pensare ad un impegno fisso e costante.
Il secondo aspetto che deve verificarsi è l’assenza di un ‘coordinamento’ verticale e orizzontale del lavoro svolto: deve trattarsi di un impiego gestito autonomamente e sporadicamente, altrimenti si delinea un’organizzazione più simile ad una azienda.

Nel caso in cui una prestazione perda questi requisiti, allora inevitabilmente rientrerà nella categoria del ‘lavoro dipendente’ o del ‘lavoro autonomo’ che necessita di partita IVA.

Contratto di collaborazione occasionale

Spesso quando ci si accorda per offrire/ricevere una prestazione di lavoro occasionale, lo si fa in modo verbale e quindi del tutto illegale.
Affinché si possa parlare concretamente di attività professionale occasionale si deve stipulare un vero contratto.

Tre sono sono gli aspetti a cui bisogna fare attenzione in questo caso:
– descrivere l’attività da svolgere in modo preciso e dettagliato, indicando tempi e modalità;
– chiarire l’ammontare del compenso e le tempistiche con cui verrà effettuato il pagamento, in modo da evitare malintesi;
– definire preventivamente le eventuali possibilità di recessione anticipata del contratto, stabilendo circostanze ed conseguenze.

Colui che effettua una prestazione di lavoro occasionale è tenuto, alla fine dell’attività, a rilasciare una sorta di ricevuta, ovviamente ‘non fiscale’.

Essa dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie:
– dati personali;
– generalità di chi ha commissionato il lavoro;
– data e numero dell’ordine;
– retribuzione lorda concordata;
– importo netto versato;
ritenuta d’acconto pari al 20% della cifra lorda.

Quest’ultima in particolare, deve essere versata all’Amministrazione Finanziaria per conto del lavoratore occasionale da parte del committente, ma soltanto se esso rappresenta un’impresa, associazione, società o condominio.

La ricevuta risulta essere un documento fondamentale per la dichiarazione dei redditi, poiché permette di fare un rendiconto di tutti gli importi ricevuti. Dal punto di vista fiscale essi rientrano nella categoria ‘redditi diversi’, e devono essere inseriti nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche.
Attenzione però. L’obbligo di dichiarazione non sussiste nel caso di guadagni lordi annui inferiori a 4.800€, poiché esiste già una detrazione IRPEF che riesce a coprire questi costi.
Nel caso in cui colui che offre prestazioni di lavoro occasionali raggiunga i 5.000€ di compenso lordo ogni anno, è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata INPS e quindi a versare i contributi previdenziali.