Furto in azienda da parte del dipendente: si può licenziare?

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Il furto è un atto riprovevole da un punto di vista morale e soprattutto giuridico, inficia la fiducia tra le parti e inevitabilmente comporta ripercussioni giuridiche innanzi alla legge e disciplinari come il “licenziamento per giusta causa”.
Trattasi di un accadimento frequente che può ad avere ad oggetto beni materiali come soldi, oggetti di valore, informazioni riservate di un’azienda oppure dei rimborsi.

Il caso più frequente quando si parla di furto in azienda è che il dipendente richieda il rimborso di spese effettuate per l’azienda mai avvenute oppure gonfiate nel valore.

Il furto in azienda quando opportunamente provato tramite prove documentali, testimoni o nei casi in cui il dipendente venga trovato ad appropriarsi senza giustificazione di beni che non gli appartengono comporta, nella maggioranza dei casi, la cessazione del rapporto lavorativo in maniera immediata “senza preavviso”, e nei casi minori un semplice ammonimento, quando gli oggetti privati all’azienda sono di “modico valore”.


Il licenziamento, dunque, è subordinato ad una serie di variabili, va tenuta in considerazione il “modico valore del bene”, se si tratta di un mero episodio o di un atteggiamento continuato nel tempo, nonché da quanto tempo il dipendente lavora per l’azienda, tutte variabili che possono essere prese in considerazione da un giudice del lavoro nel caso in cui un dipendente decidesse di fare ricorso per il licenziamento.

Furto in azienda: come e quando è possibile procedere per il licenziamento “senza preavviso”

Licenziare il dipendente che ha rubato “senza preavviso” può avvenire senza dubbio in tutti i casi in cui lo stesso viene visto appropriarsi di beni o documenti che non gli appartengono e non gli occorrono per motivi di lavoro, ovvero quando si verifica il cosiddetto “stato di flagranza”.
In una situazione simile è ammesso il licenziamento “in tronco”, pertanto, non rileva neanche il “valore” economico del bene, il quale potrà essere fonte di discriminante solo nel caso si attivi un procedimento penale nei confronti del dipendente.

Il furto in azienda affinché giustifichi il “licenziamento in tronco” impone che si segua una procedura obbligatoria senza la quale il licenziamento può essere impugnato dal dipendente.
Innanzitutto è necessario avere delle prove delle sottrazioni avvenute da parte del dipendente, l’onere probatorio spetta all’azienda.
Non basta il mero sospetto per attribuire un fatto così grave ad un lavoratore, è necessario che esistano delle prove oggettive e non contrastanti che possono essere costituite da documenti o dichiarazioni testimoniali.

In secondo luogo è necessario che l’azienda spedisca al dipendente una lettera in cui lo renda edotto in modo esaustivo dei fatti per cui lo si ritiene responsabile di furto al fine di garantirgli la possibilità di potersi difendere e replicare per iscritto o chiedendo audizione dinanzi al responsabile del personale.
Una volta espletata tale procedura l’azienda raccolte tutte le informazioni necessarie decide sul da farsi ovvero se licenziare o meno il lavoratore, ritenendo la veridicità dei fatti contestati.

Furto in azienda: come può l’azienda dimostrare il furto del dipendente

La prova di dimostrare che sia avvenuto un furto in azienda spetta all’azienda stessa. Il furto impone che il dipendente con consapevolezza si impossessi materialmente di un bene che appartien all’azienda al fine di accrescere il proprio patrimonio personale o semplicemente per fare un danno all’azienda.

Pertanto, se un dipendente , invece di lavorare perde tempo sui social o dorme sulla propria scrivania non si può parlare di furto, ma solo di mancata corresponsione delle sue mansioni per cui si può certamente intervenire con un licenziamento, ma non per furto.
Il licenziamento “in tronco” impone che il dipendente abbia commesso un furto ovvero si sia appropriato di beni e per farlo occorre la presenza di prove non contrastanti e dettagliate capaci di collegare l’evento della sottrazione con certezza ad un determinato dipendente.

Nel cercare di raccogliere le prove l’azienda può accedere ai documenti quali ad esempio i resoconti delle spese ed entrate e controllare che il dipendente non abbia gonfiato i propri rimborsi o abbia effettuato accreditati a suo favore.
Altresì può avvalersi di testimoni ossia altri lavoratori o soggetti che dichiarano di aver assistito alla sottrazione, indicando con precisione la sede logistica, il tempo e il modo con cui è avvenuto il furto.
In Italia non sono ammesse le videoregistrazioni, nel senso che l’azienda non può se non per motivi organizzativi e produttivi sottoporre i dipendente a riprese di cui gli stessi non siano a conoscenza.

Casi tipici di licenziamento “in tronco”

Vi sono alcuni casi tipici, moto frequenti nella realtà quotidiana che giustificano il licenziamento “in tronco”.
Si pensi al caso del cassiere che incassa del denaro, ma non emette la ricevuta fiscale, ora è stato stabilito dalle Corti Supreme, che a nulla vale la tesi di una dimenticanza o se realmente il dipendente abbia messo nelle sue tasche i soldi, in quanto la mancata erogazione dello scontrino giustifica il licenziamento “in tronco” poiché qualificabile nella fattispecie di “furto”.
Analogo discorso può essere fatto per il dipendente che prende soldi dalla cassa a titolo di prestito.

Molto frequente è, poi, la sottrazione da parte del dipendente in attività commerciali, di prodotti inseriti sugli scaffali, è stato affermato che indipendentemente dal valore monetario del bene, si tratta comunque di un gesto grave e tale da inficiare il rapporto tra le parti, è, pertanto, possibile causa di licenziamento “in tronco” ad esempio, laddove il comportamento sia stata già ammonito o sia continuato nel tempo e non si tratti di un mero episodio.

Furto in azienda: cosa succede al dipendente

Il dipendente che viene licenziato per aver sottratto beni di proprietà dell’azienda, oltre ad un eventuale condanna penale per il comportamento tenuto, subisce sanzioni di carattere civile ed amministrativo.
Seppur rimane in vita il suo diritto di riscuotere il “Trattamento di fine rapporto” e le buste paga maturate, lo stesso può essere condannato al risarcimento di quanto privato all’azienda.

Assolutamente non è riconosciuto al lavoratore che viene licenziato “in tronco” per furto l'”indennità di licenziamento”, bensì è prevista la concessione dell’ “indennità di disoccupazione” (NASPI).