Divorzio breve: come funziona e che cos’è il divorzio breve

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Che cos’è il divorzio breve

La legge 55 del 6 maggio 2015 introduce in Italia il divorzio breve, un istituto giuridico che permette di ridurre significativamente le tempistiche necessarie per la richiesta di divorzio, fino a quel momento fissata a tre anni. Con questa nuova legge, che va a modificare quella vecchia, rimasta invariata per lungo tempo, i termini vengono ridotti a un anno o sei mesi, in base alla tipologia di separazione, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

In particolare:

  • Si passa da tre anni a sei mesi nel caso di separazione consensuale, in cui entrambi i coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni relative ai rapporti patrimoniali ed il regime di affidamento.
  • Si passa da tre anni a dodici mesi nel caso di separazione giudiziale, ovvero la separazione davanti al tribunale, che avviene quando i coniugi non riescono a trovare un accordo.

La separazione rappresenta quindi il primo step necessario per avviare il divorzio. Solo in alcune situazioni, per esempio la mancata consumazione del matrimonio, è possibile divorziare senza prima separarsi.
Effettuata la separazione, si può quindi procedere al divorzio, che cancella in maniera definita tutti i legami esistenti tra i due coniugi.


Divorzio breve attraverso negoziazione assistita

Si tratta di una procedura consentita a tutti i coniugi, anche coloro che hanno figli minori, maggiorenni non autonomi, da un punto di vista economico, o bisognosi di protezione.

La procedura prevede che uno dei due coniugi inviti l’altro a stipulare una convenzione di negoziazione assistita di cooperazione, tramite un avvocato. Il coniuge che riceve la richiesta avrà a disposizione trenta giorni per accettare o rifiutare.

In caso di assenso, la convenzione viene allora stipulata e sottoscritta da entrambi i coniugi ed i rispettivi legali, che redigeranno in seguito un verbale specifico, certificando inoltre l’autenticità delle firme dei coniugi e la conformità dell’atto alle norme ed all’ordine pubblico. Al contrario, se una delle parti rifiuta, gli avvocati dovranno dichiarare e certificare il fatto.
L’accordo viene a questo punto inviato al Procuratore della Repubblica (PM) del Tribunale competente, entro dieci giorni dalla conclusioni della convenzione, per essere verificato. A questo punto, se i coniugi non hanno figli, il PM può rilasciare un nullaosta e trasmettere l’accordo all’Ufficiale di Stato Civile. In caso contrario, quindi in presenza di prole, il PM rilascerà invece un’autorizzazione se valuterà l’accordo compatibile con l’interesse dei figli. In caso affermativo, la convezione verrà inviata anche in questo caso all’Ufficiale di Stato Civile, mentre in caso negativo, verrà inviato al Presidente del Tribunale competente, a cui seguirà successivamente un’udienza per la comparizione dei coniugi.

Per quanto riguarda l’accordo, questo deve contenere alcuni elementi, ovvero:

  • Manifestazione dei coniugi a divorziare e mancanza della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
  • Dichiarazione degli avvocati, in cui si afferma la tentata conciliazione tra le parti.
  • Entità di un assegno di mantenimento per uno dei due coniugi, se previsto e vi sono le condizioni necessarie.
  • Condizioni con cui i coniugi vogliono regolare i rapporti patrimoniali e personali con gli eventuali figli.

Divorzio breve in Comune

Coniugi che non hanno figli possono anche rivolgersi al Sindaco di un Comune, o ad un suo delegato, con la presenza o meno di avvocati.
In questa evenienza, i coniugi dovranno dichiarare di voler effettuare la separazione o far cessare gli effetti civili del matrimonio. A questo punto, il Sindaco dovrà compilare un atto che riporti l’accordo, sottoscriverlo e farlo sottoscrivere alle due parti. Questi, poi, dovranno ripresentarsi successivamente per confermare in via definitiva la convenzione.
Solo a questo punto, il Sindaco potrà comunicare alla Cancelleria del Tribunale l’iscrizione presso i registri dello Stato Civile.

Divorzio breve in Tribunale

Nell’eventualità in cui vi sia un disaccordo tra i coniugi, bisognerà procedere per via giudiziale. I coniugi, assistiti dal proprio avvocato, presenteranno quindi ricorso presso il Tribunale, che a sua volta deciderà la data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in questione.
Durante quest’ultima, i coniugi verranno ascoltati, sia insieme che separatamente, e si cercherà di arrivare ad una conciliazione. In caso di esito positivo, verrà redatto il verbale, mentre in caso contrario, verrà nominato un Giudice Istruttore e fissata la data di comparizione in cui, ancora una volta, si tenterà una seconda conciliazione. Se anche in questo caso non riesce, i coniugi dovranno allora attendere un anno per chiedere definitivamente il divorzio.