Assegno di mantenimento 2019: figli, tabella, calcolo

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L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno previsti dalla legge italiana. L’assegno spetta in misura diversa a seconda delle diverse tipologie dei nuclei familiari, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare stesso.

Il reddito è costituito dalle entrate dell’intero nucleo familiare. Vengono quindi considerati i redditi percepiti da colui che richiede gli assegni familiari, del suo coniuge e degli altri componenti per i quali è possibile richiedere l’assegno. L’importo da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell’assegno è quello prodotto nell’anno solare precedente. Il dato è quello presente nella dichiarazione dei redditi presentata con modello 730 o similari, o risultante dai modelli unici dei componenti del nucleo familiare.

Nel dettaglio, contribuiscono a determinare il reddito del nucleo i seguenti redditi:
– i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef e altri di qualsiasi natura come i redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni, redditi da lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi da terreni e fabbricati ecc.
– i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva solo se superiori complessivamente a euro mille trentadue.


La nuova circolare dell’INPS: nuove modalità

L’INPS con la circolare numero 45 del ventidue marzo duemiladiciannove ha rivisto le modalità di presentazione della domanda di assegno al nucleo familiare. La nuova circolare mette a fuoco le nuove modalità per la presentazione delle richieste degli assegni familiari.

Così, dal primo aprile duemiladiciannove, le domande di presentazione delle richieste di assegno familiare, non verranno più inviate dal datore di lavoro, come sino ad ora avveniva, ma dovranno essere inoltrate dal lavoratore direttamente all’INPS. Il modello da utilizzare per l’invio della domanda è sempre lo stesso e si chiama ANF DIP SR16.

La novità più importante riguarda il fatto che la domanda di richiesta degli assegni familiari può essere inoltrata solo per via telematica dal portale internet dell’INPS.
Proprio per questa ragione è fondamentale avere a disposizione le proprie credenziali personali per avere l’accesso al sito. Se le credenziali non sono mai state richieste è necessario fare apposita domanda e l’INPS provvederà ad inviarle via posta.

L’accesso può avvenire in più modi:
– tramite il servizio on line dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, collegandosi al sito www.inps.it; con questa modalità possono l’accesso può avvenire con le credenziali richieste all’INPS;
– sempre dal sito www.inps.it, se si è titolari di un’identità SPID,Sistema Pubblico di Identità Digitale, che sia minimo di livello due, oppure se si è in possesso della Carta Nazionale dei Servizi. Questo servizio è disponibile dal primo aprile 2019.

Il pagamento dell’assegno familiare

Quando l’INPS avrà provveduto a determinare l’importo dell’assegno familiare da corrispondere al lavoratore, comunicherà la delibera al datore di lavoro.

Infatti, come avveniva in precedenza, sarà il datore di lavoro che corrisponderà l’importo dell’assegno familiare in busta paga, tarato sulle caratteristiche del contratto di lavoro. Il pagamento dell’assegno familiare decorre dal primo luglio di ogni anno, fino al trenta giugno dell’anno successivo.

Per tutte le richieste che l’INPS approva successivamente al trenta giugno e che il datore di lavoro non può quindi accreditare dal mese di luglio, gli arretrati vengono corrisposti in unica soluzione con la prima retribuzione utile dopo l’approvazione della richiesta di assegno familiare.
Perciò, il datore di lavoro ricopre il ruolo di anticipatore delle somme che l’INPS deve al lavoratore per l’agevolazione degli assegni familiari.

Gli assegni familiari che vengono corrisposti dal datore di lavoro sono calcolati in base al contratto del lavoratore e alla sua presenza lavorativa. Sulla base delle tabelle che l’Inps rende disponibili, l’importo determinato dell’assegno familiare si baserà sul numero di figli e di persone totalmente a carico del lavoratore. In base alla fascia di reddito a cui appartiene il lavoratore, considerando i redditi complessivi dei suoi familiare, si determinerà il singolo importo spettante per ogni figlio o persona a carico.
Le tabelle INPS variano di anno in anno; anche i redditi dichiarati variano annualmente ed è per queste due ragioni che il calcolo degli assegni familiari spettanti per i figli e per le persone a carico, va rideterminato ogni dodici mesi.